L’obbligo di Green Pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per tutti i lavoratori, dunque sono inclusi i lavoratori autonomi, i volontari, gli stagisti e i collaboratori familiari (badanti, colf e baby-sitter), per tutte le amministrazioni pubbliche e delle Autorità amministrative indipendenti.
Inoltre,
l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività presso le pubbliche amministrazioni o in azienda come per esempio fornitori, consulenti, manutentori, ecc.
Sono esclusi solo
«i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare n. 35309 del Ministero della Salute».
Modalità operative di controllo
La verifica del possesso del certificato è demandata al Datore di Lavoro o ai soggetti incaricati dal Datore di Lavoro stesso, tramite delega formale di cui trovate un fac-simile in allegato.
È consigliabile che la nomina sia accompagnata da un’attività di formazione a carattere operativo.
Ulteriore compito del Datore di Lavoro sarà quello di definire entro il 15 ottobre le modalità per l’organizzazione delle verifiche. Il decreto-legge in questione indica esclusivamente che è preferibile che i controlli vengano effettuati all’accesso ai luoghi di lavoro, volendo anche a campione, pertanto, si attendono ulteriori specifiche da parte del legislatore e dal garante della privacy, su modalità più precise e eventuali divieti.
Controlli e multe
Sul fronte multe, è prevista una
sanzione da 600 a 1500 euro per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Green Pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Senza Green Pass
Per quanto riguarda quindi l’accesso ai luoghi di lavoro si possono configurare due casistiche che riportano a due diverse conseguenze della normativa:
- chi accede consapevolmente ai luoghi di lavoro senza disporre di Green Pass viola il D.Lgs. n. 127/2021 ed è quindi soggetto a sanzione amministrativa e a sanzioni disciplinari, in conformità al Contratto Nazionale di Lavoro vigente, e alla Legge n. 300/1970;
- chi comunica preventivamente la mancanza di Certificazione Verde e non accede abusivamente viene considerato assente ingiustificato, non percepisce lo stipendio, ma conserva il posto di lavoro e non è soggetto a sanzioni disciplinari.
In attesa di ulteriori indicazioni che vadano a specificare in modo più dettagliato le modalità operative, vi invitiamo a contattarci per qualsiasi supporto in questa fase.